Cenni sulla Tariffa onnicomprensiva (per impianti fino a 1 MW)
La Tariffa onnicomprensiva è trattata nel DM del 18 dicembre 2008, più conosciuto come Decreto Rinnovabili, il quale attua tale novità per la produzione di elettricità da piccoli impianti a energie rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31/12/2007. In seguito la delibera 1/09 ha definito le regole inerenti la tariffa onnicomprensiva ed ha applicato lo Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili sotto i 200 kW sempre entrati in esercizio dopo il 31/12/2007.
La tariffa onnicomprensiva consiste pertanto in un incentivo pagato per l’energia elettrica messa in rete prodotta dalle energie rinnovabili, tranne per il solare ed è concessa per 15 anni. Lo scopo della tariffa onnicomprensiva è quello di promuovere e aiutare i piccoli impianti.
Il Dlgs 28/2011, all’articolo 25 comma 6 ha previsto che “le tariffe fisse omnicomprensive (...) restano costanti per l’intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 (...) per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012”.
Per poter ricevere l’incentivo l’impianto è indispensabile che l'impianto abbia ottenuto dal Gestore dei Servizi Elettrici la qualifica IAFR (Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili), inoltre deve essere entrato in esercizio dopo il 31/12/2007 e deve avere una potenza nominale media annua compresa tra 1 kW e 1 MW. In alternativa questi impianti hanno la possibilità di accedere ai certificati verdi.
La Tariffa viene applicata, secondo il D.Lgs. 28/2011 anche “agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008”. In quest’ultimo caso viene calcolato il periodo residuo degli incentivi sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il 31 dicembre 2007.
Sono esclusi dalla Tariffa:
- gli impianti fotovoltaici (che sono incentivati tramite il Conto energia)
- gli impianti solari termici,
- la geotermia a bassa temperatura,
- le biomasse per il riscaldamento
- le tecnologie che producono calore ma non energia elettrica.
La Tariffa onnicomprensiva viene corrisposta tramite beneficio monetario in base all’elettricità prodotta ma effettivamente ceduta alla rete, quindi al netto dei consumi, e varia a seconda della fonte che è utilizzata. Mentre la Tariffa onnicomprensiva comprende sia una quota incentivante sia una quota relativa alla vendita dell’energia e quindi il produttore non ha il diritto di vendere l’energia prodotta, i Certificati Verdi invece consistono in una quota che va ad aggiungersi al ricavo della vendita dell’energia prodotta e sono calcolati sul totale dell’energia, compresa quella auto consumata dal produttore.
Sula finanziaria 2008 sono disponibili le tabelle che illustrano le tariffe incentivanti in base alla fonte rinnovabile utilizzata.
Anche i Certificati Verdi, come per la Tariffa onnicomprensiva, hanno durata di 15 anni. Alla fine del periodo è possibile continuare a vendere l’energia tramite il Ritiro Dedicato.
Nel momento in cui si fa richiesta di qualifica IAFR per un impianto rientrante nella Tariffa onnicomprensiva, è necessario scegliere tra i Certificati Verdi e la Tariffa stessa, con possibilità di passare da un sistema all’altro solo per una volta.
Per gli impianti entrati in funzione dopo il 30 giugno del 2009 non è possibile accumulare la Tariffa con altri contributi o incentivi pubblici locali, regionali, nazionali o europei, tranne che per gli impianti “di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge” (D.Lgs. 28/2011). Inoltre non c’è compatibilità neanche con il meccanismo dello scambio sul posto.
Scambio sul posto
Secondo la definizione dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas lo scambio sul posto “consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata". Esso è attivo dal 1° gennaio 2009 per gli impianti di potenza fino a 200 kW, sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento.
Lo scambio sul posto è incompatibile con il Ritiro dedicato dell’energia e con la Tariffa Onnicomprensiva, mentre è cumulabile con il conto energia per il fotovoltaico e con i Certificati Verdi.
Il meccanismo dello scambio sul posto è ora regolato dal Testo integrato del 2008 che estende lo Scambio sul posto agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW. In particolare la delibera 01/09 consente l’utilizzo dello scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza compresa tra 20 e 200 kW entrati in esercizio dopo il 31/12/07 mentre gli impianti sotto i 20 kW mantengono in ogni caso il loro precedente diritto.
Con le nuove regole, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) assume il ruolo di intermediario tra il sistema elettrico e gli utenti dello Scambio sul posto, mentre prima lo Scambio sul posto era gestito completamente dal gestore di rete (dal soggetto che concede il servizio di distribuzione a cui è connesso l’impianto di produzione di energia elettrica). Esso inoltre stipula con l’utente dello scambio sul posto una convenzione che gli permette d controllare l’energia effettivamente immessa in rete, di regolare l’erogazione e tempistiche di erogazione del contributo in conto scambio (CS). Il GSE e il gestore di rete a loro volta si confrontano tra loro per via telematica per ulteriori controlli.
Il Ritiro dedicato
Un produttore di energia elettrica ha la possibilità di vendere alla rete l'energia con due diverse modalità: vendita diretta dove il produttore entra direttamente in contatto con il mercato o ritiro dedicato dove entra in gioco il GSE che fa da intermediario commerciale tra i produttori e il sistema elettrico. Quest’ultimo metodo è in genere il favorito in quanto comporta il confronto con un solo soggetto (GSE) ed è sufficiente la convenzione di Ritiro dedicato GSE come unico adempimento burocratico in quanto la convenzione comprende tutti gli aspetti tecnici e commerciali, tranne le connessioni e la misura dell’energia che rimangono servizi forniti dai distributori locali cui l'impianto è collegato.
Il Ritiro dedicato è attivo dal 1 gennaio 2008 e consiste appunto in una forma semplificata di vendita di elettricità alla rete.
La delibera 280/07 dell'AEEG è il testo di riferimento, contenente le "Modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica" e relativo Allegato A.
Quando si vende energia in regime di Ritiro dedicato si demanda al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’acquisto dell’elettricità immessa in rete dall’impianto e il GSE corrisponde al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato. Questo è possibile stipulando una convenzione col GSE stesso.
I prezzi corrisposti dal GSE al produttore per il Ritiro dedicato dell'elettricità, sono stabiliti quotidianamente a seconda della domanda e dell’offerta che si sviluppano nella Borsa elettrica.
Tale prezzo si differenzia per zona geografica, quindi ai produttori viene riconosciuto il prezzo zonale orario che è corrisposto sula base del profilo orario di immissione del singolo produttore.
Tutti gli impianti a fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW , ad eccezione delle centrali ibride, hanno diritto a prezzi minimi garantiti, differenti per scaglioni e aggiornati annualmente dall'AEEG. Tali prezzi offrono sempre dei vantaggi rispetto a quelli zonali di mercato poichè se durante l’anno risulta che i prezzi di mercato avrebbero potuto fruttare al produttore una quota maggiore, viene predisposto un conguaglio a suo favore dal GSE. Per il 2012 per gli impianti che aderiscono al Ritiro Dedicato sono previsti nuovi prezzi minimi garantiti variabili in base alla fonte utilizzata ma che comunque non scendono mai sotto 0,0762 €/kWh. Solo per alcune fonti di energia (come la maremotrice ad esempio) si applicano provvisoriamente i prezzi minimi garantiti vigenti nel 2011.
I Certificati Verdi
Il sistema dei certificati Verdi è presente in Italia dal 1999 per le produzioni da fonti rinnovabili e consiste in una serie di doveri a carico dei produttori che utilizzano fonti fossili e di benefici nei confronti dei produttori da rinnovabili. Infatti anche chi produce tramite fonti di energia fossile è obbligato ogni anno a trasformare parte della sua produzione da fossile a rinnovabile e se ciò non avviene è costretto comprare un numero di Certificati Verdi equivalente alla quota di energia non trasformata in rinnovabile e conferita al GSE. Dall’altra parte ai produttori che usano energia rinnovabile viene rilasciato un Certificato Verde per ogni MWh prodotto: i certificati accumulati vengono così venduti ai produttori da fonti fossili costretti a comprarli se non raggiungono i requisiti obbligatori. Il D.Lgs 28/11 riporta le regole inerenti i certificati Verdi per gli impianti che entreranno in funzione dopo il 31 dicembre 2012.